Con la sentenza n. 148/2019 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che l’offerta di prestazioni gratuite o a un costo simbolico è un illecito disciplinare poiché si configura come accaparramento di clientela.
Nella sentenza si legge: «costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico».
IL CASO
Un avvocato viene condannato a tre mesi di sospensione dal Consiglio Distrettuale di Disciplina dell’Umbria. Tra le ragioni, anche l’aver proposto a una potenziale cliente il pagamento dell’onorario solo nel caso di vittoria della causa, richiedendo solo il pagamento degli oneri e delle spese processuali, allo scopo di ottenere l’incarico.
Successivamente, l’avvocato chiede e ottiene il pagamento dell’onorario precedentemente proposto solo in caso di vittoria, dichiarando, mentendo, che la somma riguarda solo alcune spese proporzionali al valore della causa.
Ancora, dopo la sospensione dall’esercizio della professione, l’avvocato convince la cliente a non revocargli il mandato, dichiarando, anche questa volta in mala fede, che la causa era la sua e la doveva gestire lui.
Infine, dopo l’esito negativo del giudizio di primo grado, l’avvocato propone alla cliente di ricorrere in appello ed eventualmente in cassazione, offrendo le proprie prestazioni gratuitamente.
L’avvocato ha poi fatto ricorso contro la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina adducendo tra i motivi la prescrizione dell’azione disciplinare, l’eccessività della sanzione ma anche l’insussistenza dell’illecito disciplinare di accaparramento della clientela.
Il CNF ha riconosciuto una parziale prescrizione e ha ridotto la sanzione a 2 mesi.
PERCHÈ L’OFFERTA DI PRESTAZIONI GRATUITE È UN ILLECITO DISCIPLINARE
L’offerta di prestazioni gratuite non è di per sé una violazione del codice deontologico, ma per il CNF questa condotta diventa un illecito disciplinare quando la gratuità viene utilizzata come leva per l’accaparramento di clientela che, altrimenti, non conferirebbe alcun mandato.
Ed è proprio ciò che ha fatto l’avvocato in questione.
Nella sentenza il CNF rileva che «come, mentre i quattro canoni complementari dell’art. 19 del previgente CDF sono relativi a specifiche fattispecie incriminatrici che certamente – ed in tale misura in accordo con quanto dedotto dal ricorrente – non sono integrate dalle condotte qui in esame, il divieto generale previsto in apertura della medesima disposizione proibisce, invece, più genericamente, qualsiasi condotta finalizzata all’acquisizione di clientela che sia posta in essere con modalità non conformi alla correttezza e al decoro».
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